Il dibattito sul Meat Sounding è tornato centrale dopo il voto dell’8 ottobre 2025 del Parlamento europeo. Con un emendamento approvato a larga maggioranza, gli eurodeputati hanno indicato l’intenzione di riservare termini come “steak”, “escalope”, “sausage” e “burger” ai soli prodotti contenenti carne, escludendo anche le carni coltivate, oltre ai prodotti di origine vegetale. È un passaggio politicamente rilevante, perché mira a ridisegnare il lessico commerciale delle alternative vegetali e, più in generale, a proteggere denominazioni percepite – almeno così si ritiene – come tradizionalmente connesse alla macellazione.
Il Parlamento ha proposto una definizione più rigorosa di “carne” (“parti edibili di animali”) e, coerentemente, la riserva dei nomi storicamente associati alla carne alle preparazioni che effettivamente la contengono. La ratio dichiarata è evitare confusioni nell’informazione al consumatore.
Si noti, il testo non è immediatamente applicabile. A questa prima decisione faranno seguito i negoziati tra Parlamento, Consiglio e Commissione (i cosiddetti triloghi). Solo all’esito di tale confronto potrà emergere una disciplina vincolante. Ciò a cui siamo dinanzi oggi è un indirizzo politico, una espressione di volontà condivisa.
Il tema, ça va sans dire, non è nuovo. L’orientamento parlamentare arriva a circa un anno dalla pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea (4 ottobre 2024, causa C-438/23), che ha precisato come gli Stati membri non possano vietare in via generale l’uso di termini “da carne” per alimenti vegetali quando l’etichetta indichi chiaramente la natura del prodotto. In assenza di un nome legale armonizzato, restano ammesse la denominazione consuetudinaria o descrittiva, purché non fuorvianti per il consumatore. Nel solco di questa impostazione, il Conseil d’État francese, a gennaio 2025, ha annullato un decreto che vietava i nomi “da carne” per i prodotti vegetali, valorizzando il quadro armonizzato esistente. Sono due segnali importanti: da un lato, l’esigenza di certezza; dall’altro, la centralità della chiarezza complessiva dell’informazione.
La finalità protettiva del Parlamento è chiara. Resta, tuttavia, una domanda di merito che la pratica di mercato solleva da tempo: il consumatore medio è davvero indotto in errore dalla dicitura “burger vegetale” quando la confezione riporta, in modo immediatamente percepibile, indicazioni come “vegetale”, “plant-based” o la specifica della fonte proteica?
Insomma, in attesa del testo definitivo, la condotta più prudente per gli operatori rimane quella di rafforzare la chiarezza: denominazioni non ambigue, fonte proteica esplicitata, coerenza tra nome, immagini e descrizioni. È l’approccio che la giurisprudenza ha già indicato come sufficiente a escludere il rischio di inganno e che, qualunque sarà l’esito del negoziato, continuerà a rappresentare la linea di difesa più solida.
Specializzato in diritto agroalimentare è tra i fondatori dello Studio Legale Ambientale SAFE Green (www.safegreen.it), presidente della Scuola di Alta Formazione Agroalimentare e opera presso la Law Boutique Palumbieri. Particolarmente attento alla comunicazione in ambito giuridico ha collaborato con riviste del settore agroalimentare e dell’innovazione e attualmente gestisce il blog personale eliopalumbieri.it. È co-autore dello studio “Riqualificare le Filiere Agroalimentari”, pubblicato da Wolters Kluwer Italia.
